Accesso civico generalizzato (per gli atti di propria competenza)
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Servizio attivo
L’accesso civico generalizzato consente forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche oltre a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
A chi è rivolto
L’accesso civico generalizzato consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 33/2013).
Descrizione
L’Accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare.
L’Amministrazione, nella persona del Dirigente/Responsabile di Ufficio competente, ha l’obbligo di individuare i controinteressati e di dare comunicazione della richiesta agli stessi. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti successivamente alla ricezione della stessa comunicazione, da parte del controinteressato.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale, salvo il caso di diniego o differimento a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del D. lgs. n. 33/2013, decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
Come fare
La richiesta non deve essere motivata.
Deve essere presentata:
- All’Ufficio che “detiene” i dati o le informazioni, per come indicato e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione “attività e procedimenti”;
- All’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: accessocivico@certificata.comune.catanzaro.it
Cosa serve
Invio o presentazione della richiesta e copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità.
Cosa si ottiene
L'accesso civico generalizzato consente di ottenere i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
Tempi e scadenze
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso nel termine di 30 giorni e nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni, fatti sempre salvi i casi di sospensione o differimento ai sensi della normativa vigente in materia.
Quanto costa
La richiesta è gratuita. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Ulteriori informazioni
Riferimenti normativi: art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 33/2013
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa responsabile
Documenti e allegati
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